Sabato 5 maggio, in occasione del seminario “Industria 4.0: sfruttare le opportunità senza cadere nelle trappole”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Como e nel quale sono stato relatore, si è aperto un interessante confronto sulle “certificazioni” rilasciate dai produttori.
Alcuni partecipanti hanno infatti raccontato come si stiano moltiplicando, sul mercato, i produttori che propongono macchine che vengono dichiarate “Certificate Industria 4.0”. Una certificazione che NON ESISTE. Purtroppo, al contrario, sempre più produttori utilizzano questa formula per ingannare inconsapevoli acquirenti, che scoprono l'inganno sono a posteriori.
É quindi utile ricordare che, per poter accedere ai benefici dell'iperammortamento, le macchine, oltre a rientrare nelle categorie previste dalla Finanziaria 2017, devono soddisfare una serie di caratteristiche, alcune delle quali possono essere verificate solo dopo l'installazione. In particolare il requisito dell'interconnessione (che è obbligatorio), implica, come specificato nella circolare N.4/E del 30/03/2017, che il sistema “scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute”.
Viene inoltre richiesto che “sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)”.
Caratteristiche che, evidentemente, non possono essere “certificate” (se non potenzialmente) dal produttore. Il quale, inoltre, non può fornire nessuna garanzia in merito all’ “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
Enti fantomatici
Nel corso del seminario ho mostrato anche la brochure di un'azienda che propone sistemi di pompaggio caratterizzati da “Parere tecnico positivo” rilasciato da un non meglio identificato “Ente di Certificazione accreditato”.
Appurato che le certificazioni non possono essere fornite “a catalogo” su una macchina, alcuni fornitori stanno proponendo il rilascio gratuito dell'analisi tecnica e anche della perizia giurata (obbligatoria per beni dal valore superiore a 500mila euro). Un'offerta che, anche se apparentemente corretta, viola le indicazioni del Ministero, in base alle quali l'attività di verifica sul campo deve essere assegnata ad un soggetto terzo rispetto al fornitore.
Cosa si rischia?
Cadere in queste trappole è decisamente pericoloso per gli imprenditori, che potrebbero essere indotti a ottenere significativi sgravi fiscali ai quali alcune macchine non avrebbero diritto. La conseguenza, in caso di una successiva ispezione, sarebbe una sanzione, che si aggiungerebbe alla revoca dei benefici fiscali. Situazioni che potrebbero mettere a rischio persino la solidità dell'azienda stessa. Per questa ragione è opportuno che, prima di compiere le proprie scelte, gli imprenditori si affidino a un consulente tecnico di fiducia e che si informino sui reali ambiti di applicazione del Piano Industria 4.0 e sull'iperammortamento.
Proprio per approfondire un settore specifico, come quello della depurazione applicata anche ai settori industriali e manifatturieri, il 9 maggio alle 11 è previsto il webinar gratuito “Iperammortamento nella depurazione? Domande e risposte”, nel corso del quale verrà approfondita in modo specifico la possibilità di accedere agli sgravi fiscali anche per l’implementazione o l’ammodernamento dei sistemi di depurazione e movimentazione della acque reflue di aziende ed Enti. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link.
Precisazione
Considerando le plemiche suscitate da questo articolo, o meglio dal titolo di questo articolo, occorre ricordare che la Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017, riprendendo quanto già scritto, ammette la possibilità “…di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione”.
Una prima parte di perizia è quindi effettuabile anche senza che si sia provveduto all'interconnessione, ma la stessa Circolare precisa "che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, pur effettuata entro il termine di chiusura del periodo d’imposta della loro entrata in funzione, non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime dell’iper ammortamento dallo stesso periodo".