E’ finalmente disponibile, seppur con due mesi di ritardo rispetto alla data prevista, il decreto che definisce le agevolazioni fiscali e le caratteristiche necessarie per il riconoscimento della figura di Innovation Manager.
Quali aziende possono godere degli incentivi?
In particolare, si legge nel documento,
- Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo l del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 201 3;
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della nonnativa vigente;
t) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
- Possono beneficiare del contributo anche le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1, aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge l O febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l ‘accesso ai mercati finanziari e dei capitali. In particolare, il contratto di rete deve prevedere:
- l’adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti indicati al comma l e un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;
- obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della domanda di contributo;
- una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto;
- una durata conforme agli obiettivi e alle attività del processo innovativo da sviluppare;
- nel caso di “rete-contratto”, la nomina dell’Organo comune, che agisce in veste di mandatario dei parteci panti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell’atto pubblico o della scrittura pri vata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
f) una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l’ingresso e l’adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.
Chi sono gli Innovation Manager?
l. Con decreto del Direttore generale per gli incenti vi alle imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sono dettagliati modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto.
- Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
- essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.
- Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
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- dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: O I -Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05- Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
- master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;
- laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;
- svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3.
- Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma l le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- essere costituite nella forma di società di capitali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall’articolo 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.
- Possono inoltre presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma I :
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
- gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179″.
Per scaricare la versione integrale del Decreto Legge in .pdf, clicca qui: Decreto Innovation Manager