Finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo integrale del Decreto Liquidità. Un provvedimento annunciato dal Presidente del Consiglio come la soluzione per consentire alle aziende di superare la crisi, ma che sta suscitando accese polemiche. Non si tratta, infatti, di un finanziamento, ma di un prestito, seppur a tassi agevolati.
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, qui scaricabile nella sua versione integrale, riporta un titolo emblematico. “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, presenta una serie di vincoli per l’effettivo accesso al credito d parte di imprenditori e liberi professionisti”.
Quali finanziamenti?
Il fondo agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. Le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale.
Con il Decreto liquidità sono previsti altri interventi a sostegno delle imprese attraverso il ruolo di SACE, controllata di Cassa Depositi e Prestiti. Tali interventi potranno mobilitare risorse per oltre 400 miliardi in più. La cifra andrà a sommarsi ai 350 miliardi già previsti dal Decreto Cura Italia e consentirà di raggiungere la cifra complessiva di 750 miliardi di euro. E stata infine approvata la nuova normativa sulla Golden Power, la cui applicazione potrà estendersi anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Garanzie, a quali condizioni?
Scorrendo le 48 pagine del Decreto, sono numerosi gli aspetti sui quali soffermarsi e riflettere. In particolare sono ben 12 le condizioni da rispettare per ottenere il finanziamento e alcune di queste appaiono poco attente alle specifiche realtà. Ad esempio il finanziamento non può superare il 25% del fatturato 2019 “come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione dei redditi”. Ben poche aziende, ad inizio aprile, hanno però chiuso il bilancio e presentato la dichiarazione dei redditi. In alternativa detto finanziamento non può superare il “doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019”. Ma questo rende complesso l’accesso alle aziende commerciali, che movimentano capitali significativi, pur a fronte di un ridotto impiego del personale. E, allo stesso modo, non vengono prese in considerazione le realtà che si avvalgono di collaboratori e consulenti esterni.
Nulla è sicuro
Oltre al fatto che il prestito dovrà comunque essere restituito, entro un termine massimo di 6 mesi, è molto importante quanto scritto al comma 11. Viene infatti precisato che, in caso di cambiamento delle norme europee, condizioni e requisiti del Decreto Liquidità “possono essere conseguentemente adeguati”, senza ben specificare con quali conseguenze per quanti hanno avuto accesso al credito.
Al link seguente è possibile scaricare la versione integrale del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23