A partire alle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di riformare con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus.
“Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del Paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.
Cos’è l’Economia sociale
La misura “Imprese dell’economia sociale” è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è chiuso dal giorno 9 agosto 2022, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022, e sarà riaperto, condizionatamente alla stipula della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022.
A chi si rivolge l’Economia sociale
Si rivolge alle:
- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
- cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;
che alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
- l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Cosa finanzia
La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.
I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:
- suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.
Le agevolazioni
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.
Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 8 agosto 2022, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:
- 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.
Come funziona
Le domande di agevolazione possono essere presentate, condizionatamente alla stipula della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it.
Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.
Unitamente alla domanda di agevolazione, compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere trasmessa:
- la scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
- il piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
- la delibera di finanziamento, rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
- la dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.
Trasmissione delle richieste di erogazione delle agevolazioni
Le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori – relative al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile – devono essere presentate al Soggetto gestore, a mezzo PEC all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it
Normativa
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 istitutivo del regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 recante le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 recante i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in forma di contributo non rimborsabile;
- decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2017 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite, fra l’altro, indicazioni utili per la migliore attuazione della misura.
- decreto direttoriale 8 agosto 2022
Revisione della disciplina agevolativa, in itinere
In data 11 giugno 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che apporta le “modifiche al DM 3 luglio 2015 recante agevolazioni per le imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.
Il decreto ministeriale 3 luglio 2015 rappresenta il provvedimento con cui è stato istituito il presente regime di aiuto.
La modifica di questo provvedimento rappresenta la base per procedere con la revisione dell’intera disciplina normativa che regola lo strumento.
In data 19 luglio 2021 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto recante modifiche al Decreto 14 febbraio 2017, che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale.
In data 28 gennaio 2022 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il Decreto recante modifiche al Decreto 3 luglio 2015 e al Decreto 8 marzo 2017.
In data 8 agosto 2022 è stato firmato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese il decreto attuativo conclusivo della riforma.
Le disposizioni contenute nel decreto 11 giugno 2020, nel decreto 19 luglio 2021 e nel decreto 28 gennaio 2022 si applicano dalla data di emanazione del decreto 8 agosto 2022 attuativo dei citati decreti ministeriali.
Per maggiori informazioni
Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: